A chi è rivolto
Soggetti (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concedono in locazione immobili per finalità turistiche
Come fare
La legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" ha modificato la disciplina sul turismo ed ha introdotto novità anche per quanto riguarda le locazioni turistiche introducendo l'obbligo di comunicazione al Comune, previsto dall'art.70 (Locazioni turistiche) della legge. Si tratta di una comunicazione da effettuare con modalità telematica.
Cosa serve
La legge stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare), comunichi, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati:
- le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici,
- l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.
L'obbligo di comunicazione risponde alla necessità che le Amministrazioni hanno di avere un quadro conoscitivo del fenomeno delle locazioni turistiche, utile ai fini statistici, ma anche per poter meglio calibrare le politiche sul territorio.
Cosa si ottiene
Assolvimento degli obblighi come da legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016
Tempi e scadenze
Seguire le procedure e le modalità indicate alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana