Contenuti in evidenza

Segnalazione illeciti – Whistleblower

Il termine whistleblower (o segnalatore di illecito) indica il dipendente che segnala un eventuale illecito commesso all’interno del luogo di lavoro.

Il nostro ordinamento mira a far in modo che tutti i dipendenti del Comune e tutti coloro che ne sono, direttamente o indirettamente, operatori possano segnalare liberamente eventuali comportamenti che potrebbero configurarsi come illeciti; ma perché ciò possa avvenire, è necessario che il segnalatore non si senta minacciato da eventuali ritorsioni (per esempio: minacce, violenze, mobbing, valutazioni negative, affidamento di incarichi impropri, etc.).

È proprio perciò che il legislatore ha approntato una serie di tutele a protezione della persona e della personalità del segnalatore. Esso è intervenuto per la prima volta con la legge 190/2012, la c.d. “Legge anticorruzione”, e poi con vari interventi modificativi, l’ultimo dei quali è rappresentato proprio dal Decreto Legislativo n. 24 del 2023.

Il Comune ha già da tempo istituito un canale di informazione interna che garantisce al segnalatore la riservatezza e, quindi, lo protegge da eventuali ritorsioni da parte del segnalato. Da oggi l’indirizzo e-mail al quale tutti i dipendenti possono scrivere è il seguente: whistleblower@comune.massa-e-cozzile.pt.it, con la certezza che l’unico soggetto che ne verrà a conoscenza è il Responsabile Anticorruzione.

Ma già prima del Decreto 24/23, il segnalatore poteva rivolgersi anche direttamente all’ANAC. La segnalazione all’ANAC viene effettuata al seguente indirizzo.

Principali atti emanati in materia di segnalazioni di illecito:

PRINCIPALI ASPETTI DELLA NORMATIVA SUL WISTLEBLOWING (In base al D.lgs. 24 del 2023)

  1. CHI È IL SEGNALATORE DI ILLECITI (O WHISTLEBLOWER)?

Il Decreto lo definisce «persona segnalante»: è la persona fisica che effettua una segnalazione, alle autorità competenti a riceverla, di informazioni sulle violazioni, acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo (art. 2, lett. g); oltre che la segnalazione in senso stretto, il segnalante può anche divulgare pubblicamente tali informazioni, ma a precise condizioni particolari indicate dall’art. 15 del Decreto.

  1. CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE?

La segnalazione può essere effettuata, per quanto riguarda il nostro Ente, da (art. 3):

  1. Un dipendente del Comune;
  2. Un dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile;
  3. Un dipendente delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  4. Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune, o che realizzano opere per incarico da parte di questo;
  5. Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
  6. Volontari e tirocinanti;
  7. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  8. Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione;
  9. Dipendenti in prova;
  10. Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro col Comune sia cessato per qualunque motivo (dimissioni, licenziamento, distacco, comando, aspettativa, etc.)
  1. COSA SI SEGNALA?

Ai sensi degli articoli 1, co. 1, e 17 del Decreto 24/23, il dipendente può fare due tipi di segnalazione:

  1. La segnalazione di condotte illecite
  2. La segnalazione di misure ritorsive adottate nei suoi confronti

l concetto di “condotta illecita”, quindi, è più esteso del termine “reato” e comprende qualunque tipo di illecito, sia penale che civile, amministrativo, contabile o disciplinare.

Ma non solo; esso comprende anche la violazione di regole comportamentali dettate dal Codice di Comportamento Nazionale o dal Codice di Comportamento del Comune.

Cos’è una misura ritorsiva: L’art. 17 del decreto 24/2023 dice che le persone segnalanti “non possono subire alcuna ritorsione”.  A sua volta, l’art. 2, co.1, lett. m), definisce la ritorsione come il comportamento (attivo od omissivo, anche se solo tentato o minacciato) che viene posto in essere dal soggetto segnalato proprio come conseguenza (a causa) della segnalazione, come se volesse significare una sorta di punizione o vendetta, oppure per ottenere un effetto deterrente per il futuro e per altri dipendenti; tale comportamento comporta, per il segnalante, un danno ingiusto.

  1. A CHI SI INVIA LA SEGNALAZIONE?

Gli articoli 4 e seguenti del decreto 24/23 prevedono due modalità di segnalazione:

  1. Segnalazione interna: Viene inviata al Responsabile Anticorruzione, secondo le seguenti modalità:
  • In via telematica, all’indirizzo e-mail dedicato: whistleblower@comune.massa-e-cozzile.pt.it
  • Modalità cartacea in forma scritta, indirizzata in via riservata al Responsabile Anticorruzione e che verrà protocollata con la modalità “riservato”;
  • In forma orale, chiedendo un incontro diretto al Responsabile Anticorruzione.

Sul sito del Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Prevenzione della corruzione” è reperibile il modulo di segnalazione, fermo restando che il segnalante può utilizzare altre modalità descrittive

  1. Segnalazione esterna

Viene inviata all’ANAC (art. 7 del decreto) secondo le seguenti modalità:

  • in forma scritta tramite la piattaforma informatica, cliccando sul link https://whistleblowing.anticorruzione.it;
  • in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
  • ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con ANAC fissato entro un termine ragionevole

ulteriori e più dettagliate informazioni potranno essere ottenute accedendo ai link sopra indicati.

Pagina aggiornata il 11/12/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri